PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ciascuna società di calcio in ambito professionistico, di seguito denominata «società sportiva», ha il diritto esclusivo di sfruttare in qualsiasi forma l'evento sportivo che essa organizza e di cui assume la responsabilità. Il diritto esclusivo di cui al presente articolo riguarda tra l'altro i diritti conseguenti alla vendita dei titoli di accesso agli impianti, quelli di carattere pubblicitario, le sponsorizzazioni e le riprese nonché le trasmissioni, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, delle gare definite come casalinghe dai regolamenti sportivi.

Art. 2.

      1. La presente legge è finalizzata a definire le modalità di commercializzazione dei diritti di trasmissione, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, di tutte le gare disputate nell'ambito dei campionati di Serie A e di Serie B, comunque denominati, in diretta e nella forma di highlights, intesi questi ultimi quali le parti salienti di ciascuna gara, di durata unitaria non superiore a quattro minuti primi.

Art. 3.

      1. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 ha luogo in forma centralizzata mediante procedure, separatamente organizzate per ciascuno dei campionati di Serie A e di Serie B, caratterizzate da trasparenza e finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e a tutelare gli utenti.

 

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Art. 4.

      1. Le procedure di commercializzazione di cui all'articolo 3 sono poste in essere dall'associazione o dalle associazioni, di seguito denominate «leghe professionistiche», di cui fanno parte, in qualità di associate di diritto privato, le società sportive. I contratti stipulati all'esito di tali procedure hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

Art. 5.

      1. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle leghe professionistiche, separatamente per i campionati di Serie A e di Serie B, tenuto conto che:

          a) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto, del valore di mercato, coincidente con quello attributo alle singole società sportive dalle imprese televisive;

          b) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

          c) una quota deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

          d) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive. Le somme di cui alla presente lettera sono attribuite alla Federazione italiana giuoco calcio, cui compete la determinazione delle modalità della loro distribuzione.

 

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      2. Anche ai fini di equità di cui al comma 1, lettera c), i criteri di ripartizione delle quote di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), sono determinati per periodi temporali più che congrui e modificati per tenere conto delle variazioni intervenute in relazione ai rispettivi presupposti.

Art. 6.

      1. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 con riguardo alla Coppa Italia ha luogo con le modalità di cui agli articoli 3 4. Le somme risultanti sono ripartite tra le società sportive partecipanti alla Coppa Italia in misura proporzionale al numero di turni superato. Le leghe professionistiche attribuiscono le predette somme in misura crescente per ogni turno successivo al primo.

Art. 7.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai campionati di Serie A e di Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011. A decorrere dalla data di inizio di tale stagione sportiva è abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
      2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alla Coppa Italia a decorrere dalla stagione sportiva 2007-2008.

Art. 8.

      1. La vigilanza e il controllo sulle modalità di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte delle leghe professionistiche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.